Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione
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Centri di osservazione
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Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.
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I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.
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Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.
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I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.
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L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato
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Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in
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Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le
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l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.
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Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da
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Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al
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Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui